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Le novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce un impianto formativo molto più articolato rispetto al passato, pensato per rendere la formazione un elemento preventivo reale e non un mero adempimento. Le novità sono numerose e alcune di queste hanno un impatto diretto e immediato sulle aziende. Per la prima volta viene introdotta una formazione obbligatoria per il datore di lavoro, che dovrà essere completata entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (25 aprile 2025). Viene inoltre ridefinito in modo sostanziale il ruolo del preposto, al quale si richiedono 12 ore aggiuntive rispetto alla formazione del lavoratore e un aggiornamento biennale di 6 ore. L’Accordo estende poi l’obbligo formativo a nuove attrezzature specifiche, come carriponte, carri raccogli-frutta e caricatori per la movimentazione dei materiali, e introduce indicazioni per gli ambienti confinati. A ciò si aggiungono una struttura documentale e organizzativa completamente rivista, nuovi criteri metodologici e un elemento che modifica radicalmente la gestione interna: la formazione deve essere erogata tassativamente prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In altre parole, la sicurezza diventa parte integrante dell’ingresso in azienda e non un passaggio successivo.

I principali cambiamenti e i miglioramenti rispetto al passato

Le principali differenze con gli accordi precedenti coincidono con molti degli elementi introdotti dal nuovo testo, ma alcuni aspetti rappresentano un vero miglioramento del sistema.Tra questi, la nuova formazione del datore di lavoro, che finalmente viene regolata in modo chiaro, e la previsione che la formazione dei lavoratori debba precedere l’avvio delle attività, rendendo più coerente la logica di prevenzione. Un altro passaggio rilevante riguarda gli attestati, che ora devono essere consegnati direttamente al lavoratore. Questo permette alle aziende che assumono di verificare subito cosa è stato già svolto, quali corsi sono ancora validi e quali aggiornamenti sono necessari, agevolando continuità e trasparenza. Nel complesso, il sistema risulta più tracciabile, più solido e più orientato a garantire standard minimi uniformi.

Le modalità di monitoraggio dell’efficacia della formazione

Il nuovo Accordo introduce, per la prima volta, un vero meccanismo di valutazione della ricaduta della formazione. La responsabilità è affidata al datore di lavoro, che dovrà verificarne l’efficacia dopo un periodo definito dall’erogazione.La verifica dovrà avvenire secondo tre modalità: attraverso questionari rivolti ai lavoratori, tramite check-list strutturate e, soprattutto, con l’analisi dei dati relativi agli infortuni. L’obiettivo è trasformare la formazione da semplice obbligo formale a strumento misurabile, capace di incidere sulla reale sicurezza dei lavoratori e sull’andamento degli eventi aziendali.

Le criticità applicative ancora aperte

Nonostante l’impianto complessivo sia più organico rispetto al passato, alcuni aspetti rimangono irrisolti e stanno già alimentando la prospettiva di una circolare esplicativa o di una possibile proroga applicativa. Le lacune principali riguardano la mancata previsione di una formazione specifica per il delegato del datore di lavoro per la sicurezza (art. 16 del D.Lgs. 81/2008) e la già citata incertezza sull’accreditamento degli Enti formativi, soprattutto nei casi in cui un organismo operi su più Regioni. Sono punti tecnici, ma con ricadute operative significative che molte aziende stanno cercando di interpretare nell’attesa di indicazioni più precise. Il nuovo Accordo Stato-Regioni segna un passaggio significativo nel modo in cui le imprese devono progettare, organizzare e governare la formazione in materia di salute e sicurezza. L’impianto è più rigoroso, le responsabilità più definite e la tracciabilità dei percorsi diventa un elemento imprescindibile. Per i vertici aziendali questo significa ripensare processi, priorità e tempistiche, ma anche cogliere l’opportunità di trasformare la formazione in un investimento misurabile, capace di incidere sulla qualità del lavoro e sulla prevenzione.

La complessità iniziale è reale, così come alcune aree ancora da chiarire, ma l’obiettivo globale è evidente: costruire un sistema più solido, aggiornato e orientato alla tutela delle persone. Per le organizzazioni che sapranno anticipare, pianificare e organizzarsi, l’Accordo rappresenta non un ostacolo, ma un’occasione per rafforzare cultura della sicurezza, efficienza e affidabilità operativa.

 

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